Angelo Gennaccaro
Foto: Paolo Florio
Politik | Fase 2

“Finalmente le linee guida nazionali”

Sollevato l'assessore comunale Gennaccaro: il lido di Bolzano pronto a riaprire in sicurezza dopo la pubblicazione del dl quadro sulle piscine. I dettagli.

“Finalmente!”: l’assessore comunale allo sport di Bolzano, Angelo Gennaccaro, tira un gran sospiro di sollievo. L’avevamo sentito qualche giorno fa ed era ancora preoccupato per l’incertezza che regnava sulla riapertura del lido. “Non posso mettere a rischio la salute di migliaia di persone, di cui sento di avere la responsabilità. Per cui non apriamo il lido di Bolzano prima che la Provincia e l’Asl ci abbiano fornito delle linee guida igienico-sanitarie ben precise”.

In effetti a tutt’oggi la normativa provinciale in materia è alquanto scarna per non dire inesistente. La legge varata in tutta fretta lo scorso 8 maggio, infatti, relegava l’argomento “piscine” nella sezione dedicata agli alberghi dicendo: “Le piscine all’aperto potranno essere utilizzate rispettando la distanza minima di 2 metri tra le persone”. Punto e basta. “E queste sarebbero linee guida?”, commenta giustamente Gennaccaro. Un’altra precisazione era apparsa nel vademecum allegato lunedì scorso ai quotidiani: alle piscine si applica la regola 1/10, ossia una persona ogni 10 metri quadri. Tradotto in persone per il lido di viale Trieste: 1.700 persone al massimo.

Ieri per la verità nella sezione Faq della Provincia era apparso un altro approfondimento, volendo usare un eufemismo: alla legittima domanda “Possono aprire tutte le piscine all’aperto o solo quelle delle strutture ricettive?” la risposta che viene data è: “Tutte le piscine all’aperto possono aprire. Si applicano rigidi regolamenti igienici e di sicurezza. Docce e spogliatoi rimangono chiusi”. Punto e basta. Buio fitto sui “rigidi regolamenti” da applicare. “Ovviamente non basta questa specificazione per aprire un lido a migliaia di persone. Non si capisce neanche se per docce si intendono solo quelle interne o anche quelle a bordo vasca, cosa che sarebbe assurda…”, commentava giorni fa Gennaccaro. Che poi ha ricevuto un gradito regalo.

 

Il DL quadro regolamenta nel dettaglio (anche) le piscine pubbliche

 

Il Consiglio dei ministri infatti ha approvato in notturna un decreto-legge con il quadro normativo che disciplina gli spostamenti e le attività economiche, produttive e sociali in base al documento sulle linee guida concordato assieme alle Regioni. Un documento che “addolcisce” di parecchio le linee guida diffuse dall’Inail il 13 maggio, che avevano fatto storcere il naso a parecchi governatori, in particolare per quanto riguarda le distanze interpersonali in bar, ristoranti e stabilimenti balneari. I cinque metri tra un ombrellone e l’altro, per dire, possono andare bene sugli sterminati arenili adriatici, molto meno sulle strisce di sabbia di Liguria e Calabria tirrenica, giusto per citarne due.

Ma torniamo al documento intitolato “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”. Nel capitolo dedicato alle piscine pubbliche è stato elaborato un disciplinare molto dettagliato in tutti i suoi aspetti.

“Era proprio quello che aspettavamo – commenta con soddisfazione Gennaccaro – per poter aprire in tranquillità. Adesso, in attesa di sapere se la Provincia recepirà in toto le direttive nazionali oppure riterrà di modificarle in maniera restrittiva, perlomeno abbiamo della stoffa con cui iniziare a tessere la nostra attività”.

La futura normativa provinciale tra l’altro non sarà una pura formalità. Ad oggi infatti, nelle uniche tre cose in materia di piscine che la Provincia ha “normato” con l’ultima legge, ci sono differenze sostanziali con le linee guida nazionali.

 

Le differenze sostanziali tra legge provinciale e linee guida nazionali

 

AFFOLLAMENTO/1. Nelle piscine altoatesine si dovrebbe applicare la regola 1/10, quindi una persona ogni 10 metri quadri di superficie calpestabile. A livello nazionale invece questa proporzione si riduce a 1/7. La differenza non è di poco conto: al lido di Bolzano, ad esempio, invece di 1.700 bagnanti ce ne potrebbero stare 2.428.

AFFOLLAMENTO/2. Nelle linee guida nazionali si parla anche dell’affollamento in acqua, ovvero anche nelle vasche si applica il principio 1/7. Quindi in una piscina olimpionica standard di 50x25 metri, con una superficie di 1.250 metri, possono sguazzare contemporaneamente 178 persone. Il problema, anzi i problemi che i gestori delle strutture acquatiche dovranno affrontare al riguardo saranno due: l’affollamento nelle vasche per non nuotatori, normalmente maggiore rispetto alle piscine per nuotatori, e i dispositivi di “conteggio” delle persone in acqua.

DISTANZA INTERPERSONALE. La Provincia, come abbiamo visto, dice di mantenere sul prato una distanza interpersonale di due metri. Le linee guida nazionali invece parlano di 1,5 metri tra persone non familiari o conviventi.

DOCCE E SPOGLIATOI. Altro punto controverso. La Provincia probabilmente parifica le piscine agli impianti sportivi e vieta di cambiarsi e farsi la doccia nella struttura. Lo Stato invece consente di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, ad esempio prevedendo postazioni alternate o separate da apposite barriere.

“Adesso aspettiamo le decisioni della Provincia. A prescindere da quali saranno, l’importante è che le regole siano uguali in tutto l’Alto Adige, per non far sì che ogni lido vada per la propria strada”, conclude Gennaccaro.

Ecco le linee guida sulle piscine contenute nel decreto legge quadro. Adesso la parola passa alle singole Regioni, che potranno recepirle in toto o apportare modifiche.

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.

· Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.

· Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

· Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

· Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.

· Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

· Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).

· Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

· Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani

· La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.

· Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

· Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.

· Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.

· Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).

· Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.

· Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.

· Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.

· Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.

· Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

· Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

(Fonte: Governo).