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Tutele per infezione da Covid sul lavoro

Tutela infortunistica per infezione da Covid 19 in occasione di lavoro. E’ determinante per chi lavora a tempo determinato.
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Covid
Foto: (c) pixabay

Lo Sportello Sicurezza della Cgil/Agb ricorda che il decreto “Cura Italia” ha previsto la tutela infortunistica dei casi accertati di infezione da Covid 19 in occasione di lavoro. È determinante per chi lavora a tempo determinato che si vede così riconosciuto il trattamento anche nel caso in cui il contratto sia terminato.

In generale i lavoratori e le lavoratrici che abbiano contratto il Covid 19 hanno diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps. Anche i periodi di quarantena, se prescritti da un certificato sanitario, sono considerati malattia e pertanto si ha diritto al conseguente trattamento economico.

Va però ricordato che il cosiddetto “Decreto Cura Italia” (DL 18/2020) ha previsto la tutela infortunistica dei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro. Quindi chi fosse stato contagiato sul posto di lavoro non deve essere considerato in malattia, ma in infortunio.

Sotto l’aspetto strettamente economico non esistono differenze rilevanti tra indennità conseguente allo stato di malattia o quello infortunistico. Ma tra infortunio e malattia esiste una sostanziale differenza, che riguarda in particolare il lavoro a tempo determinato, ormai molto diffuso anche in Provincia di Bolzano, in particolare in alcuni settori quali turismo, servizi e agricoltura.

Un dipendente a tempo determinato che termini il proprio contratto di lavoro durante un periodo di malattia vede interrompersi anche la relativa indennità. Potrà, se ne avrà il diritto, accedere ad altre forme di tutela sociale   – per esempio la disoccupazione - ma l’indennità di malattia cesserà con l’ultimo giorno previsto di lavoro.  

Questo non succede in caso di infortunio. L’Inail riconosce l’indennità di infortunio fino alla fine del periodo prescritto di astensione dal lavoro, anche se durante questo tempo il contratto è scaduto. Inoltre, in caso di infortunio, l’Inail potrà anche indennizzare eventuali conseguenti danni futuri. 

Esiste quindi evidentemente una differenza notevole tra il riconoscimento della malattia o dell’infortunio lavorativo e questo produce una differenza tra lavoratori e lavoratrici addetti alle stesse attività lavorative e differenziati solo sulla base delle diverse tipologie contrattuali.

Appare evidente che alcuni specifici settori, soprattutto quello sanitario, sono maggiormente sottoposti al rischio infettivo durante il lavoro. Le drammatiche statistiche relative ai contagi di medici e paramedici sono lì a dimostrarlo. Ma non bisogna dimenticare che nel settore sanitario, nelle nostre strutture ospedaliere, nelle case di riposo operano tantissimi lavoratori e lavoratrici dei servizi. E spesso sono assunti a tempo determinato. Basti pensare a chi lavora nelle pulizie e nelle sanificazioni.

Ma il problema può anche riguardare le aziende di qualsiasi altro settore. Pensiamo ad una azienda all’interno della quale sia stato riscontrato un focolaio infettivo o la presenza di persone contagiate.

È importante quindi che le autorità sanitarie, i medici di base e chiunque abbia il compito di redigere la diagnosi di Covid-19, valuti attentamente le possibili cause di contagio. Se questo dovesse ragionevolmente essere considerato conseguente all’attività lavorativa dovrà essere considerato infortunio e non malattia.

I diritti non sono un regalo, sono la sostanza sulla quale si regge la nostra comunità sociale. Fatta certo di doveri, ma anche, ricorda la nostra Carta Costituzionale, dell’uguaglianza di ogni cittadino e cittadina.

Nemmeno l’emergenza sanitaria attuale può farcelo dimenticare.

Antonio Vaccaro