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Società | Avvenne domani

Tra Ordine e disordine

Nuove regole deontologiche per giornalisti.

Linguaggio riguardante l’identità di genere, tutela dei soggetti più deboli, introduzione del principio della recidiva nei procedimenti disciplinari riguardanti i giornalisti, rafforzamento dei principi deontologici riguardanti l’informazione sui temi scientifici e della salute, mutamenti sostanziali in tutta la normativa deontologica riguardante il trattamento giornalistico dei minorenni.

Sono questi i punti chiave delle novità intervenute, nel corso degli ultimi mesi, nel complesso quadro che riguarda la deontologia professionale dei giornalisti italiani. Si tratta di adeguamenti e modifiche attesi da parecchio tempo per riallineare le norme che regolano l’attività degli operatori dell’informazione al mutare dei tempi, al cambiare delle sensibilità, all’affermarsi di nuovi soggetti e di nuove esigenze.

Un complesso di norme la cui sostanza può essere di un certo interesse anche per chi non è direttamente investito del ruolo di giornalista iscritto o meno all’Ordine professionale, ma si interessa di questi problemi che vengono quotidianamente alla ribalta della cronaca stessa per le polemiche che circondano tutto il sistema dell’informazione in tempi agitati come quelli che stiamo vivendo.

Novità di cui si è parlato nei giorni scorsi a Trento nel corso di un incontro inserito nel programma di aggiornamento professionale, con una lunga relazione tenuta da uno dei massimi esperti di questa materia, il giornalista Michele Partipilo, che della normativa deontologica è uno dei maggiori conoscitori italiani, avendo partecipato tra l’altro ai lavori delle commissioni che hanno elaborato le ultime novità.

In estrema sintesi: il riferimento obbligato è quello al Testo Unico dei doveri del giornalista che, in tempi recenti, ha riassunto e coordinato in maniera organica tutte le precedenti disposizioni sparse in vari documenti che contiene al suo interno anche le “Carte” che si occupano di aspetti particolari come, appunto, la tutela dei minori, l’informazione economica, il trattamento delle notizie che riguardano gli stranieri ed altre ancora.

Le novità intervenute nel corso degli ultimi mesi possono essere sostanzialmente riassunte in due capitoli distinti. Il primo riguarda direttamente il Testo Unico nel quale vengono introdotti particolari obblighi da parte di chi fa informazione. Uno degli elementi più importanti è quello che riguarda le cosiddette differenze di genere che vengono trattate in un nuovo articolo, il 5bis. Nei casi di femminicidio, - vi si legge - violenza, molestie, discriminazione fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all’orientamento all’identità sessuale, il giornalista:

  1. presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;
  2. si attiene ad un linguaggio rispettoso corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che si diminuiscano la gravità del fatto commesso;
  3. assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.”

Il fatto stesso che, mentre scrivo queste note, il correttore automatico del mio pc mostri di considerare errata perché sconosciuta la parola femminicidio è sufficiente a ricordarci che, in termini di linguaggio appropriato, la strada è ancora assai lunga da percorrere. Il testo dell’articolo, comunque, è abbastanza chiaro e, se osservato, dovrebbe aiutare non poco ad evitare molte delle aberrazioni a cui abbiamo assistito in questo delicatissimo campo dell’informazione negli ultimi anni.

L’altro settore chiave nel quale sono intervenute modifiche alla normativa deontologica è quello, come detto, riguardanti i minorenni (termine giudicato più corretto di quello di minori). Modifiche in questo caso che non sono state indirizzate solo a rafforzare le tutele, ma anche, in alcuni casi specifici, a mitigare norme precedenti, giudicate a ragione draconiane e poco rispondenti alla realtà.

Un caso emblematico per tutti. Le regole contenute sin dall’origine nella Carta di Treviso, dedicata appunto alla tutela dei minorenni, impedivano di fatto di esporre chi non avesse raggiunto la maggiore età ad un qualunque tipo di attività giornalistica. Si arrivava così all’assurdo di considerare vietata, in teoria, anche l’intervista ad un giovane impegnato, ad esempio in una delle tante manifestazioni per la tutela dell’ambiente che si sono svolte negli ultimi anni. Ora questo problema è stato sanato. Il giornalista può intervistare i ragazzi impegnati in una di queste iniziative a patto che abbiano compiuto i 14 anni. Dai 16 anni in poi l’intervista può riguardare anche fatti di cronaca, purché non aventi risvolti giudiziari. Se si entra nel delicato campo della cronaca nera o giudiziaria la raccolta di informazioni può essere fatta ma rispettando rigorosamente l’anonimato degli intervistati minorenni e muovendosi solo con il loro consenso e con quello dei loro genitori.

Una novità importante riguarda le immagini dei minorenni. Anche qui sono stati rimossi alcuni divieti generici e privi di senso. Con il consenso dei genitori possono essere pubblicate le foto di un neonato o di un bambino all’uscita di scuola o durante una recita scolastica. Resta drastico il divieto di usare immagini di minorenni coinvolti in fatti di cronaca, in drammi familiari, oggetto di contesa tra genitori in fase di separazione o divorzio. Totale la tutela dall’anonimato per minorenni suicidi, morti per malattia, protagonisti di comportamenti lesivi o autolesivi, fughe da casa, microcriminalità.

Viene subito alla memoria il trattamento inflitto, in questi mesi, in spregio totale di tutte queste norme, al povero bambino, unico superstite nella tragedia della funivia del Mottarone, identificato sin dall’inizio con il suo nome (un nome tra l’altro assai poco usuale in Italia) la cui foto è stata pubblicata in prima pagina su molti giornali, con una mascheratura tanto lieve da risultare inesistente.

A questo proposito va detto che, d’ora in poi, l’artifizio utilizzato molto spesso di nascondere il volto dei minorenni con procedimenti di cosiddetta pixelatura non sarà più ammesso. O la foto potrà essere pubblicata secondo le norme in vigore o non potrà comunque andare in stampa o sugli schermi televisivi anche se modificata per celare le fattezze del minorenne.

Questi alcuni degli elementi di novità introdotti nella deontologia giornalistica. Resta da capire quanto questa normativa, che gli ordini regionali e quello nazionale dei giornalisti si sforzano di far conoscere a tutti gli iscritti, poi trovi realmente applicazione nella pratica.

Il panorama non è, in effetti, dei più confortanti. Innanzitutto perché una parte consistente dell’informazione e della comunicazione dei fatti di cronaca avviene al di fuori degli organi di stampa, radio, televisione, on-line, nei quali operano giornalisti iscritti agli ordini stessi, da parte di soggetti che quindi sfuggono a priori al controllo e alle sanzioni previste dalle commissioni di disciplina istituite presso ogni ordine regionale. È anche vero che le commissioni stesse trovano molte difficoltà a far fronte ad un crescendo di casi di violazione delle norme deontologiche. D’altro canto questo delicato settore è soggetto anche alla vigilanza della magistratura ordinaria e agli interventi del Garante della privacy ai quali si rivolgono non di rado coloro che ritengono lesi i loro diritti.

Il Testo Unico con le modifiche di cui sopra resta comunque uno strumento più che valido al quale devono far riferimento ai giornalisti nello svolgere la loro attività ma anche gli utenti dell’informazione per chiedere che questa sia sempre più adeguata alla realtà e corretta in tutte le sue espressioni.