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Tribunale off-limits

Le misure di sicurezza per il processo agli anarchici del Brennero “sono incompatibili con l'ordinamento democratico”. La denuncia dell'avvocato Nicola Canestrini.
Gericht Bozen
Foto: Hannes Prousch

Esplode un nuovo caso attorno all'ottantina di anarchici sotto processo per la manifestazione del maggio 2016 al Passo del Brennero, quando statale e ferrovia furono bloccate per protestare contro l'inasprimento dei controlli sui migranti al confine, provvedimento annunciato (e mai del tutto attuato) dal governo austriaco. Il processo di primo grado a carico di 86 manifestanti – di cui 7 di cittadinanza tedesca e austriaca – è iniziato formalmente lo scorso 23 maggio. Gli imputati, non presenti in aula, dovranno rispondere a quattro capi d'accusa "minori": adunata sediziosa, interruzione di pubblico servizio, travisamento e porto d'armi impropria. L'udienza è stato rinviata al 12 ottobre, ma le imponenti misure di sicurezza nei pressi del Tribunale di Bolzano non sono certo passate inosservate, con la chiusura dei parcheggi e l'istituzione di una deviazione al traffico cittadino.

“Una zona rossa”

Non solo: al pubblico risultava completamente interdetta tutta l'area centrale del Tribunale – dove è collocata l'aula di corte d'assise nella quale si tengono le udienze del processo – alla quale potevano accedere solo gli avvocati difensori, non i colleghi estranei. L'avvocato roveretano Nicola Canestrini, referente della rete Fair Trials per l’Italia, punta il dito contro una circolare definita “sconcertante”, sottoscritta lo scorso 18 maggio dal Procuratore della Repubblica Giancarlo Bramante e dalla Presidente del Tribunale Elsa Vesco, nella quale si dispone “il divieto di accesso e di transito nell’atrio (antistante l’aula d’udienza) escluso il personale interessato al processo (...) nonché il personale degli uffici”, una misura in via preventiva atta “a garantire la massima sicurezza all’interno ed all’estero del Palazzo di Giustizia di Bolzano”.

Le udienze segrete sono incompatibili con il nostro ordinamento democratico e con lo Stato di diritto” denuncia Canestrini: “Viene a mancare il controllo della pubblica opinione su tutte le manifestazioni della sovranità popolare, tra le quali l’amministrazione della giustizia penale spicca per importanza, riguardando la libertà personale”. “Rendere irraggiungibile l’aula dove si teneva l’udienza elude così i poteri di disciplina dell’udienza che spettano al giudice e non al procuratore” sottolinea il legale. A riprova di ciò, Canestrini cita una lunga serie di sentenze della Corte Costituzionale: ad esempio la sentenza n. 93 del 12.3.2010, secondo cui “la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l’amministrazione della giustizia, la quale – in forza dell’art. 101, primo comma, Costituzione – trova in quella sovranità la sua legittimazione”.

Il segreto - come ricorda Beccaria – è il più forte scudo della tirannia, non della democrazia”. Nicola Canestrini, Fair Trials

Il principio di pubblicità delle udienze, spiega l'avvocato trentino, “è sancito anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la necessità di tutela “contro una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico (14.11.2000, Riepan c. Austria), principio per il quale il processo deve tenersi in un luogo facilmente accessibile, in un’aula capace di contenere un certo numero di spettatori, normalmente raggiungibile e riconoscibile attraverso adeguata informazione”. “Un principio avvalorato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici” ricorda Canestrini: “Il giudice può disporre 'per ragioni di ordine' e 'in casi eccezionali' che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata – o derogata a tutela della vita privata, dei minori, del buon costume, della sicurezza nazionale o degli interessi della giustizia” (ad es. per la pubblica igiene, contro manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze o per salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati). Il caso di Bolzano ricade sotto una di queste fattispecie? La circolare verrà riproposta all'udienza di ottobre del processo agli anarchici?