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Diritto d'autore: furti a Bolzano?

Utilizzare e riprodurre in rete il prodotto intellettuale di qualcuno, dalla fotografia al video, passando per il testo, è semplicissimo, e la tentazione è grande. Anche a Bolzano è successo, e il giudice ha dato ragione ad Athesia.
Avvertenza: Questo contributo rispecchia l’opinione personale dell’autore e non necessariamente quella della redazione di SALTO.
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Foto: Salto.bz

Antefatto
Dicembre 2012, la società Sandei Communication si aggiudica l'appalto pubblico indetto per la fornitura della Rassegna Stampa alla giunta provinciale. La concorrente di Sandei, Euregio - fornitrice fino all'anno precedente del servizio - aveva sottoposto un'offerta meno economica (la differenza pare sia stata di 9 mila euro) e per questo non è riuscita ad aggiudicarsi l'appalto. Dal primo gennaio di 2013 a questo link - oggi inagibile - era possibile leggere gratuitamente la rassegna stampa realizzata per la giunta provinciale a opera di Sandei. Quotidianamente si poteva avere una panoramica sugli articoli pubblicati dai media provinciali.

Perché oggi il sito non è agibile?
La Sandei nel realizzare la sua rassegna stampa avrebbe violato la proprietà intellettualei altrui, riproducendo integralmente articoli di altri media. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è occupata del caso. Inoltre, il Tribunale di Trento, nella persona della Giudice dott.ssa Giuliana Segna, è intervenuto su istanza di Athesia Druck, quale casa editrice - tra le altre - della testata "Dolomiten".  Nell'ambito dell'istauratosi procedimento d'urgenza il Giudice del Tribunale in via cautelare ha inibito, ormai alcune settimane fa, la pubblicazione della rassegna stampa di Sandei. Contestualmente, il Tribunale ha fissato una penale per il caso di inottemperanza al provvedimento: Se dopo l’ordinanza del giudice l’azienda di comunicazione dovesse pubblicare nuovamente la rassegna, dovrà pagare all’Athesia un indennizzo di 50 Euro al giorno. Così il portale giuridico Italia oggi riporta la notizia. In parallelo è stato istruito il procedimento di merito, nel cui ambito si procederà ad una ulteriore e più approfondita valutazione dei fatti (e degli interessi in gioco), che però potrebbe durare anche un paio d'anni.

La legge violata da Sandei
Sandei avrebbe violato due articolo della legge sul diritto d’autore no. 633 del 1941 nella pubblicazione della sua rassegna stampa. 

L’articolo 65 della citata legge così dispone: “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.”
Qui la Sandei non avrebbe rispettato la legge perché, nel caso di Athesia e dei sui media ‘Dolomiten‘ e ‘Stol‘ (parti lese nel suddetto procedimento), gli articoli sarebbero coperti da diritto d'autore e la loro riproduzione sarebbe riservata.

Un altro paragrafo della medesima legge potrebbe esser stato violato dalla Sandei; si tratterebbe dell'articolo 101 comma b), secondo il quale è considerato atto illecito “la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Sostanzialmente la Spandei avrebbe violato anche questo articolo, offrendo a pagamento (e quindi a fini di lucro) un servizio quotidiano (riproduzione sistematica) di rassegna stampa.

Una decisione simile era stata presa nel 1997 dal tribunale di Milano, che aveva accertato la violazione del diritto d'autore proprio da parte di una società che forniva rassegne stampa.

Un nota di colore ottiene il fatto grazie all'ambito particolare in cui sarebbe accaduto: la Sadei pare abbia violato la legge proprio nell'ambito dell'esecuzione di incarico ottenuto dalla Pubblica Amministrazione. 

Come si rispetta il diritto d'autore senza eliminare i servizi di rassegna stampa?

Circa un anno fa la Federazione Italiana Editori Giornali è riuscita a trovare un accordo con le società che forniscono le rassegne stampa: chi le realizza deve iscriversi a Repertorio Promopress, e versare ai giornali dai quali riprende le notizie una quota annuale per l'acquisto dei pezzi coperti da diritto d'autore.
Sandei non si era iscritta a Promopress e pertanto non ha mai pagato per l'utilizzo degli articoli di ‘Dolomiten’ e ‘Stol’.
L’alternativa per Spandei sarebbe stata quella di fare una rassegna stampa dei media in questione  riportando non gli articoli interi ma solo degli stralci dei pezzi attraverso citazione.

Una riflessione
Sandei avrebbe dunque violato la legge. Non è in discussione il principio per il quale l'autore di un qualsivoglia oggetto originale, in questo caso un articolo di giornale, debba essere tutelato: copiare impunemente il prodotto creativo di qualcun altro è una ruberia bella e buona. Certo è che a regolamentare il diritto d'autore sono leggi vecchie di settant'anni: quando furono promulgate esisteva a mala pena la televisione, figurarsi internet. E la rete, essendo uno strumento non solo di fruizione passiva ma anche attiva di beni intellettuali, rende questo territorio estremamente viscido. Cadere fuori dalla legge è fin troppo facile.

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Editorial Salto Gio, 07/04/2013 - 23:36

ad Frage 1. Ja, im Sinne des Trientner Urteils wird das Autorenrecht verletzt, wenn ein Artikel ohne Zustimmung des Rechteinhabers kopiert wird. Ein PDF ist zweifelsohne eine Kopie.
ad Frage 2. In den Nutzungsbedingungen, die Sie, Frank Blumtritt, bei Ihrer Registrierung sicherlich aufmerksam gelesen haben, steht klar die Antwort. Siehe u.a. Punkt 4 derselben oder kurz gesagt: Alle BloggerInnen, tragen Verantwortung für ihr Tun und ihre Äußerungen, auch hier auf salto.
Es grüßt
Demos2.0

Gio, 07/04/2013 - 23:36 Collegamento permanente