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“A Bolzano è mancato il coraggio”

Niente iscrizione all’anagrafe per due donne vittime di tratta. Il decreto Salvini non si contesta. L’avvocata Bongiorno porta il caso a Trento, e il finale è dolceamaro.
Donne
Foto: upi

Com’è fatta l’integrazione? Si direbbe che sul tema a Bolzano servano ripetizioni. Se in termini di prima accoglienza la Provincia non si è dimostrata esattamente un gigante dei diritti (circolare Critelli docet) anche nella fase successiva, ovvero quella dell’inserimento dei richiedenti asilo nella comunità ospitante, si registrano delle distorsioni. E questa volta il Tribunale di Trento, competente a decidere su un caso bolzanino (dal momento che solo in tale collegio giudicante c’è la sezione specializzata in materia di immigrazione per tutta la Regione), aggiunge un “coefficiente di attrito”.

Il caso riguarda due giovani donne, con un passato di tratta, violenza e sfruttamento - accertati dalla commissione territoriale che esamina la domanda di protezione internazionale - e per questa ragione particolarmente vulnerabili. Le due migranti, Iman e Nia (nomi di fantasia), chiedono di iscriversi all’anagrafe, cosa che permetterebbe loro di usufruire di tutta una serie di servizi - in sostanza tutti quelli per cui è necessaria la carta d’identità - e soprattutto di trovare lavoro, ma il Comune di Bolzano nega loro questa richiesta.

 

Lo scudo del decreto Salvini

 

L’“alibi” è dato dall’articolo 13 del “decreto Salvini” (entrato in vigore il 5 ottobre 2018) che recita: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [per richiesta asilo] non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. La logica alla base di questo provvedimento? In soldoni: visto che la permanenza dei migranti sul territorio è temporanea e legata all’esito, positivo o negativo, della commissione circa la domanda d’asilo non vale la pena mettere in moto la macchina burocratica. Il Comune di Bolzano si rifiuta di inserire i richiedenti asilo nel registro anagrafico della popolazione residente perché “è vietato”, è questa l’interpretazione di fondo, anche se di fatto non esiste un divieto esplicito. E infatti, fra i giuristi, opinione comune è che sia illegittimo e discriminatorio privare queste persone dell’iscrizione anagrafica.

Nello spazio riservato alle controtesi occorre citare sia le leggi specifiche che riguardano gli stranieri (e anche i richiedenti asilo) e sia quelle generali sull’iscrizione anagrafica, in base alle quali ad essi può solo essere richiesto di dimostrare di essere regolari sul territorio, senza dover presentare alcun “titolo” o documento particolare a tal fine. La legge attribuisce all’asilante parità di diritti con gli altri stranieri oltre che la facoltà di lavorare dopo due mesi dalla domanda di asilo, e dunque anche nel limbo temporale in cui si attende il compimento della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, egli ha diritto ad accedere a tutti i servizi territoriali.

 

Ordine, obbedienza e disciplina

 

Il Comune di Bolzano decide quindi di seguire pedissequamente il provvedimento voluto dall’ex ministro dell’Interno leghista e non consente alle due donne di iscriversi all’anagrafe. A quel punto scatta il ricorso al Tribunale di Trento ma ecco di nuovo il muro di gomma. I giudici, di fronte all’impugnazione dell’avvocata Chiara Bongiorno che ha richiesto una misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito (ex art. 700 c.p.c.), rigettano i due ricorsi. “Il Tribunale di Trento ha praticamente difeso a spada tratta una legge che viene applicata a macchia di leopardo in Italia e continua ad essere l’unico a sostenere che la norma del decreto Salvini non sia in contrasto con altre norme del Testo Unico Immigrazione, ovvero con la Costituzione. Anzi, ha affermato, diversamente da altri Tribunali, che la norma in questione ha carattere di specialità e si giustifica per la condizione prettamente ‘provvisoria’ dei richiedenti asilo, senza considerare che queste persone possono restare in tale situazione anche per due, tre anni e subire una discriminazione per tutto questo tempo”, spiega Bongiorno su salto.bz. “Senza residenza - prosegue l’avvocata - queste persone hanno molte difficoltà ad aprirsi un conto in banca dal momento che, di fatto, gli istituti di credito accettano solo la carta d’identità come documento di riconoscimento; a trovare lavoro, a frequentare corsi specializzanti, a iniziare insomma quel processo di integrazione tanto caldeggiato sia dalle istituzioni stesse che dalla comunità e società che li ospita”.

 

 

Nel resto d’Italia sono diverse le città in cui sono stati accolti i cosiddetti ricorsi 700 e che hanno di conseguenza ordinato l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo: Firenze (18 marzo 2019), Bologna (2 maggio 2019), Genova (20 maggio 2019), Prato (28 maggio 2019), Lecce (4 luglio 2019), Cagliari (31 luglio 2019), Parma (2 agosto 2019). A sollevare questione di legittimità costituzionale sono stati invece, per citarne solo alcuni, il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 29 luglio 2019, e il Tribunale di Milano con ordinanze del 1 agosto 2019 e del 16 agosto 2019. “La posizione del Comune di Bolzano è chiara, ha scelto di non aderire al filone rappresentato da quei sindaci coraggiosi che hanno deciso, indipendentemente da un ordine di Tribunale, di non applicare la norma incriminata, la cui interpretazione in giurisprudenza risulta evidentemente incerta e scivolosa”, osserva Bongiorno.

 

Quasi beffa

 

La vicenda delle due richiedenti asilo non è però ancora ai titoli di coda. Avendo perso la causa Iman e Nia vengono condannate a pagare le spese legali che ammontano a circa 6.000 euro. In sede di reclamo tuttavia i giudici decidono di revocare le spese sulla base di due motivazioni invocate dalla difesa: la prima è che si tratta di una questione del tutto nuova la cui unica giurisprudenza esistente è positiva e la seconda è che ci si trova dinnanzi a casi eccezionali in cui una condanna alle spese (per di più così alta) significherebbe solo, come sottolinea la Corte Costituzionale, scoraggiare una persona ad agire in giudizio per far valere i propri diritti. Entrambe le donne, per inciso, sono nullatenenti. “È una vittoria amara dato che sul principio non ci hanno dato ragione, ma almeno i giudici hanno riconosciuto che non sarebbe stato giusto avvalersi economicamente sulle due donne e così ci siamo risparmiati almeno la beffa”, commenta l’avvocata.

Nel frattempo per le due donne si concretizza un risultato importante: viene riconosciuto all’una lo status di rifugiata e all’altra la protezione sussidiaria, e dunque si sono potute iscrivere comunque all’anagrafe. Ma un interrogativo sporca l’entusiasmo: “E se non fosse andata così - si chiede infine Bongiorno -, le mie assistite, oggi, in che situazione si troverebbero?”. 

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Max Benedikter Gio, 10/17/2019 - 10:32

Ohh. Bel articolo sul tema.
Scritto in un linguaggio accessibile ai non tecnici e con una narrazione.
Grazie. Chi ha orecchie, metta il cuore in ascolto.
Questa è la realtà di Bolzano. Quindi non c'è da meravigliarsi se ci sono così tanti stranieri per strada...

Gio, 10/17/2019 - 10:32 Collegamento permanente