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“Traditi dal nostro ministro”

Nomine Commissione dei 6, duro attacco del M5s locale alla responsabile del dicastero delle Autonomie, la leghista Erika Stefani. Nicolini: “Persona sleale”.
Nicolini, Fraccaro, Stefani
Foto: Diego Nicolini

La pietra dello scandalo sono i nomi scelti dal ministro per gli Affari regionali e delle Autonomie Erika Stefani (Lega) per la Commissione dei 6 e rivelati nell’edizione odierna dal Corriere dell’Alto Adige. Nomi che hanno mandato su tutte le furie gli esponenti del Movimento 5 stelle locale.
Si tratta, per quel che riguarda le nomine governative, del patron di Athesia Michl Ebner; di Antonio Lampis, direttore generale dei musei al Mibac ed ex direttore della ripartizione Cultura italiana della Provincia nell’era Tommasini; e del deputato leghista Filippo Maturi. A completare la squadra le nomine provinciali: il deputato Manfred Schullian e il senatore Meinhard Durnwalder della Svp, e Carlo Vettori, capogruppo della Lega in consiglio provinciale.
Per il Trentino la ministra Stefani ha voluto nella Commissione paritetica dei 12 Gianfranco Postal, ex direttore del dipartimento Affari costituzionali della Provincia ed ex giudice della Corte dei Conti di Trento, l’avvocato Claudia Eccher, moglie dell’ex senatore del Carroccio Sergio Divina, e l’avvocato civilista e penalista Maurizio Roat, vicino all'area del centrodestra.

 

Lo strappo

 

Non ci gira intorno Diego Nicolini, consigliere provinciale dei 5 stelle: “Siamo molto delusi dalle nomine che la ministra Stefani ha fatto dei componenti di emanazione governativa della Commissione dei 6. Io sono rimasto molto male, anche personalmente, perché recentemente avevo incontrato ad un tavolo proprio con il ministro Fraccaro e la ministra Stefani e la cosa che avevo più di tutto sottolineato era l’importanza di questa Commissione e la mia preoccupazione che le personalità nominate dovessero proprio essere all’altezza del ruolo, che dovessero essere dei giuristi competenti. In quel frangente - prosegue Nicolini in una nota - la Ministra ci aveva assicurato che le nomine le avremmo fatte assieme, come era sempre stato e come logica avrebbe voluto, e che avremmo scelto le migliori competenze sul campo”.

Non riconosciamo la Commissione dei 6 come rappresentativa dell’intero governo e, dunque, non la riconosciamo nemmeno politicamente

L’attacco è senza esclusione di colpi: “Noi siamo brave persone e quando ci viene data una parola partiamo dal presupposto che verrà mantenuta perché noi la manterremmo. Noi siamo fatti così, con i nostri limiti e difetti. Non avevamo pensato di avere di fronte una persona sleale, ingorda e calcolatrice”, così il consigliere pentastellato che non risparmia giudizi tranchant sui prescelti per la Commissione: “Stendiamo un velo pietoso su qualità e competenza dei candidati proposti per l’Alto Adige. A parte il ‘fine giurista’ Filippo Maturi che da quando è stato eletto si è speso tanto e soltanto per questa poltrona, troviamo un Michl Ebner, padrone dell’informazione mainstream provinciale che concentra e possiede i media locali in modo analogo solo a Paesi come la Bulgaria. Infine un burocrate buono per tutte le stagioni, quell’Antonio Lampis da sempre in quota SvPD (SVP+PD), che era stato piazzato a Roma da Bressa: così la Lega ha messo la statua rievocativa dell’SvPD nel museo delle cere. Non si lavora così se si vuole una autonomia moderna e condivisa”. 

Non avevamo pensato di avere di fronte avevamo una persona sleale, ingorda e calcolatrice

La stoccata finale: “Al governo siamo ancora maggioranza, siamo stati traditi e non abbiamo nulla da perdere: noi non riconosciamo la validità di questa Commissione, non la riconosciamo come rappresentativa dell’intero governo e, dunque, non la riconosciamo nemmeno politicamente”.

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Renate Holzeisen Tue, 06/18/2019 - 14:50

... questa le batte tutte. Grazie all'aiuto dei sovranisti l'Alto Adige diventa oramai definitivamente una terra in cui i principi fondamentali della democrazia vengono definitivamente violati con una sfacciataggine incredibile ... che povertà in tutti i sensi! Non si può che rimanere schifati...

Tue, 06/18/2019 - 14:50 Permalink
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Antonio Lampis Tue, 06/18/2019 - 21:19

quella divulgativa:
Il commissario dell’ autonomia (nomine nelle commissioni paritetiche), in Alto Adige, 25 settembre 2001, 1 e 25.

Sono domande ricorrenti e oggi, tempo di fresche nomine, nuovamente alla ribalta. Ho spesso risposto a queste domande in austere riviste giuridiche e qui posso riassumere i concetti essenziali per focalizzare cosa c`è in ballo.

Attraverso il lavoro delle commissioni è stato creato un imponente e complesso corpo di norme. A differenza di altre realtà dove convivono gruppi differenti qui si sono prodotte regole giuridiche non solo chiacchiere, promesse, accordi pronti ad essere rimangiati. Questo metodo e il patrimonio di solidità delle regole, al di là dei loro contenuti, costituisce il principale merito dei cinquant`anni di percorso autonomistico. E´ vero che il sistema normativo costruito con le norme di attuazione si avvicina talvolta troppo alla sfera privata dei cittadini, tanto che ormai molti temono di scottarsi. Tuttavia, voglio dirlo subito, sono convinto che ci siano più meriti che svantaggi. Le commissioni paritetiche hanno garantito che le norme chiamate a regolare istituti delicati, come il rapporto fra i gruppi e fra centro e periferia, fossero concordate con i rappresentanti delle popolazioni interessate e degli enti coinvolti. La vera funzione è stata quella di essere, in Italia, un’avanguardia della visione sistematica delle autonomie e dell’introduzione dei processi di collaborazione tra istituzioni, oggi assodato, ma un tempo tutt`altro che ovvio. Già altre volte ho avvertito i lettori di queste note di quanto sia importante non attendersi un’interpretazione letterale delle norme costituzionali o statutarie, perché essa impedirebbe alla costituzioni di vivere a lungo, mentre la sopravvivenza e la capacità di adattamento ai tempi che cambiano è la loro forza. Così per capire meglio occorre conoscere non solo le norme, ma anche le sentenze dei giudici e gli studi della dottrina, che rendono tale diritto "vivente". Questo ragionamento divenne condiviso già quando ci si abituò al concetto dei tempi che cambiano; che fare oggi con i tempi che volano? Vediamo comunque le norme scritte nel nostro statuto. E` scritto che si fanno norme di attuazione per alcuni anni, ma buon senso e sentenze hanno assodato che un sistema cristallizzato sarebbe stato irrealistico e inopportuno. L´eternità delle commissioni e`cosí oggi pacifica.

Che fanno? Nel nostro statuto sta scritto che le commissioni danno un parere su norme predisposte dal governo. In altre regioni speciali invece e` dato alle commissioni il compito di determinarle o proporle. In realtà è spesso accaduto l`inverso e nella sostanza non si e` percepita una grande differenza, tra concetti formalmente pur così diversi. In teoria il governo, una volta ottenuto il parere, potrebbe discostarsene, con le dovute motivazioni. Anche questo, in ossequio al rapporto collaborativo, non e` finora mai accaduto.

Chi può farne parte? Lo statuto fissa un unico requisito: la "rappresentanza" dello Stato e degli enti territoriali, cioè Regione e Province. La rappresentanza in campo pubblico è un concetto piuttosto stringente, ma la prassi lo ha allargato affidando il delicato compito a personalità non sempre formalmente rappresentanti, accentuando a volte il peso del comune sentire politico, oppure accentuando il peso tecnico, nominando persone professionalmente abituate all’applicazione delle norme. Il requisito della rappresentanza viene solitamente introdotto per scongiurare le antiche abitudini secondo le quali in alcune commissioni strategiche si nominavano i parenti, le amanti, i vicini di casa o gli ex-autisti. Fino ad alcuni anni orsono la questione non attirava l’attenzione di nessuno. Poi apparve sulla più importante rivista di diritto regionale una nota di Sergio Bartole, membro della commissione paritetica del Friuli-Venezia Giulia, forse il più accreditato studioso dei rapporti tra Stato e Regioni. Probabilmente il professore non si trovava del tutto in linea con il punto di vista della regione o chi sa quale meccanismo di comunicazione tra rappresentante e rappresentato si era inceppato. Bartole si dimise, ricordando a Stato, Regione e comunità scientifica come sarebbe stato meglio dedicare una rinnovata attenzione per quello che era scritto negli statuti: nominati "in rappresentanza". Si è detto che la rappresentanza è un concetto i cui contorni, in ambito pubblico, sono sufficientemente definiti. Operano in rappresentanza dello Stato le principali cariche istituzionali, i ministri, i prefetti, gli ambasciatori, e gli altri dirigenti. Analogamente avviene per le regioni, con presidenti, assessori e dirigenti. A rigore un pur espertissimo professore non c` entrava. Il ragionamento è indubbiamente corretto ed oggi forse praticabile. Nei tempi caldi del dibattito autonomista non sempre fu ritenuto opportuno preferendo cercare la più ampia sintonia politica tra Ente e membri delle commissioni. Per lo Stato, nel caso di Bolzano, il ruolo di Berloffa era formalmente perfetto, per la sua qualifica di consigliere di Stato e di esperto consigliere del ministro delle regioni. Per la parte provinciale o regionale il concetto di rappresentanza fu esteso ai parlamentari. Formalmente non ci siamo, i parlamentari rappresentano la Nazione, non lo Stato o le Provincie. In tempi di aspirazioni bipartisan può comunque andar bene: la nazione e` un concetto ecumenico, che comprende sia lo Stato sia le autonomie territoriali ed altro ancora. I parlamentari consentono inoltre di mitigare la critica, per molto tempo rivolta al sistema di approvazione delle norme di attuazione, di comportare l’esclusione del Parlamento nella formazione di norme giuridiche che pure incidono molto nella vita dei cittadini. In fondo con un numero significativo di deputati o senatori le commissioni diventano quasi una piccola commissione parlamentare. L’esclusione del parlamento dal sistema di confronto tra Stato e Regioni (e Provincie) speciali è stata comunque giustificata dalla corte costituzionale e dalla dottrina con il seguente ragionamento: le norme di attuazione, pur espressione della collaborazione tra centro e periferia, hanno un esplicito carattere di "contrattazione" e il Parlamento non scende a patti, quello è mestiere per i governi. Altro evidente punto a sostegno della scelta dei Parlamentari è stato quello del comune sentire politico tra nominato e rappresentato, cosa non da poco conto, che ha motivato anche la designazione di esponenti politici non parlamentari. Considerata la progressiva trasformazione che di fatto le nostre commissioni paritetiche hanno compiuto, da un ruolo consultivo ad un ruolo creativo, per chi ha esperienza nella creazione di norme, come i parlamentari, il lavoro sarà più facile. Altra scelta praticata è quella del magistrato, a volte la scelta è ricaduta su un giudice. Il giudice è comunque un funzionario statale e quindi formalmente in possesso del requisito della rappresentanza, seppur temperato dalla sua garantita autonomia. Lo svantaggio sta nella scarsa conoscenza dell’attività di governo pubblico, che entra nei tribunali solo in momenti patologici. Chi sia ancora legato ai più tradizionali testi giuridici vi vedrà l’ulteriore svantaggio dato dall’abitudine del magistrato a interpretare le norme piuttosto che crearle. Tuttavia, come ho già spiegato in queste pagine, si tratta di una convinzione errata. Il ruolo creativo dei giudici è oggi un dato dell’ordinamento, spesso espressamente voluto dalle leggi, ma ancora ipocritamente nascosto agli studenti e nella comunicazione pubblica.

Per quanto concerne la presidenza della commissione la corte costituzionale ha impedito la nomina del presidente da parte del governo. Sottolineando la pariteticità non solo linguistica, ma anche di rappresentanza tra Stato e province ha concluso per una decisione interna della presidenza.

Al termine di questo panorama sui requisiti per la nomina di un collegio determinante per le dinamiche autonomiste si può concludere ricordando che in questi casi è naturale l’interesse dell’opinione pubblica per la trasparenza e la qualità delle scelte. Le commissioni paritetiche potrebbero infatti giocare nuovamente un ruolo cruciale nelle nuove fasi di questa autonomia, oggi che anche le regioni ordinarie si accingono ad assumere responsabilità più ampie nella gestione dei propri territori.

Antonio Lampis

Tue, 06/18/2019 - 21:19 Permalink
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Antonio Lampis Tue, 06/18/2019 - 21:21

In reply to by Antonio Lampis

chi vuole approfondire l gga Bin, Bartole o Palermo o questi

per chi vuole approfondire ci sono ottimo scritti di Bin, Bartole e Palermo. I miei erano questi:

A.LAMPIS , Il tribunale di Giustizia amministrativa in Trentino -Alto Adige, in Funzione Amministrativa, Roma, 5, 1989, 531-563; A.LAMPIS, Il tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano e le sue peculiarità in Cristallo, Centro di Cultura per L'Alto Adige,
Bolzano, 1989, 101-108:
A.LAMPIS, Alcuni aspetti della norma istitutiva dell'organo di giustizia amministrativa di Bolzano in particolare l'esclusione della possibilità' di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in I tribunali amministrativi regionali, Roma, 1989, 10, 305-309. A.LAMPIS, Il Commissario del Governo delle regioni a statuto ordinario a confronto con la particolare disciplina relativa al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, in Funzione Amministrativa, Roma, 1990 n. 6 e 7/8 pp. 387-428 e 491-541. A.LAMPIS, Norme di attuazione degli statuti speciali e controllo della Corte dei conti, in Regioni,1991,6,1571 - 1575.
A. LAMPIS, Dichiarazione di appartenenza linguistica e libera circolazione dei lavoratori CEE nell'impiego pubblico dell'Alto-Adige in una sentenza del TRGA di Bolzano. Le ulteriori problematiche relative ai lavoratori extracomunitari (Nota a Sez. aut. di Bolzano del TRGA del 17.10.1991, n.159), in Foro Amm.vo, , 1992, 6, 1408 - 1417.
A. LAMPIS ( cur. ), Bibliografia giuridica riguardante la provincia di Bolzano,in AB - Agenda Bolzano, Praxis Ed.,1993 e 1994.
A. LAMPIS, Aspetti giuridici e normativi degli esami di bilinguismo, in Cristallo , Centro di Cultura per L'Alto Adige, Bolzano, 1992, 3, 65 - 73.
A.LAMPIS, Le funzioni del sindaco quale ufficiale di governo, con particolare riferimento alla regione Trentino Alto-Adige , in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 1992, 4-5, 225 - 232.
A. LAMPIS, L'uso della lingua italiana e tedesca nella pubblica amministrazione, in "i Tribunali amministrativi regionali", 1993, 4, 145 - 156.
A .LAMPIS, Prime privatizzazioni e proporzionale linguistica: la Corte costituzionale tra tutela delle minoranze e iniziativa privata. (Nota a C.Cost. 26.5-1.6.1993,n. 260),in Informator, 1994,1, 146 s.
A. LAMPIS, Le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari al primo vaglio di costituzionalità, (nota a Corte Cost.le 22-30.6.1994,n. 271, in Gu 1a serie spec. 6.7.1994, n. 28) in Informator,1994, 2, 174 - 206 .
A. LAMPIS, Uso della lingua tedesca e ladina, commento al DPR 15.7.1988, n.574 in AA.VV, Commento alla normativa di attuazione dello Statuto del Trentino Alto-Adige, a cura della Regione autonoma e dall'Università di Trento,1994,230.
A. LAMPIS, Das Gebrauch der italienischen und deutschen Sprache in der Verwaltung Südtirols, als Beispiel einer rechtlich-geregelten Lösung der Zusammenlebensprobleme unterschiedlicher Sprochgruppen, In Europa Ethnica , 3-4, 24-35.
A. LAMPIS, Il vaglio di costituzionalità delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari. ( Nota a Corte Cost.le 12-19-1.1995, n.16 ), in Regioni,
1996,2.
A. LAMPIS , La "vera" funzione delle commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti speciali. (Nota a Corte Costituzionale 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 109 , in Informator - Rivista giuridico- amministrativa della Regione Trentino - Alto Adige , 3, 1995, 92 -112;
A. LAMPIS, La tutela della minoranza ladina nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Informator - Rivista giuridicoamministrativa
della Regione Trentino - Alto Adige, 1996, 2, 56 - 74.
A. LAMPIS, La recente “dinamica” dell’autonomia altoatesina, in Informator - Rivista giuridico- amministrativa della Regione Trentino - Alto Adige, 1996, 4/96 e 1/97, 10-41 e 14-29;
A. LAMPIS, Recenti sviluppi dello speciale ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, in Rivista giuridica della scuola , 1997, 23 s.
A.LAMPIS, autonomie regionali e organizzazione della giustizia, regione T.- A.A., Trento , 1997, 215 - 219.
A. LAMPIS, Uffici dello Stato in provincia di Bolzano: decentramento della gestione, bilinguismo e proporzionale linguistica, in Funzione Pubblica, Pres. Cons. Min., 1997, 169 -172;
A. LAMPIS, Word Confrence of linguistics rights, Barcellona, giugno 1996, in Academia, 1996, 8, 9 s.
A. LAMPIS, Norme ed obiettivi per la promozione culturale e formativa, Il caso della Provincia autonoma di Bolzano , in Informator - Rivista giuridico- amministrativa della Regione Trentino - Alto Adige, 1998, 3, 70 -
A. LAMPIS, Il sostegno alla cultura nel quadro normativo della Provincia autonoma di Bolzano in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (cur.) "L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano", a cura di, Cedam, Padova, 2001.

Tue, 06/18/2019 - 21:21 Permalink