Politik | La sentenza

"Fini incontestabilmente privati"

Depositate le motivazioni della condanna definitiva di Luis Durnwalder per l'uso che fece del fondo riservato. "Esclusa la buona fede". Non ammessi "gli scarabocchi".
Luis Durnwalder
Foto: Salto.bz

Certamente ignari della ricorrenza e delle celebrazioni in grande stile, i giudici di Cassazione, ad una settimana dal suo 80mo compleanno, hanno depositato ieri sera (14 settembre) le motivazioni della sentenza  che ha confermato la condanna dell'ex presidente della Provincia Luis Durnwalder a due anni e sei mesi. Il reato contestato è quello di peculato, nell'ambito della gestione dei cosiddetti fondi riservati. Come si ricorderà, quando a metà giugno fu emesso il pronunciamento definitivo, Durnwalder, abbastanza incredibilmente, accusò il presidente Arno Kompatscher di averlo “lasciato da solo sotto la pioggia”. Le motivazioni degli “ermellini” sono a tratti molto dure, soprattutto quando quasi ironizzano sulla “censura difensiva” dell’avvocato Gerhard Brandstätter “volta a sindacare il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale” per la non ammissione di una perizia contabile finalizzata a verificare la congruità dei prelievi, nessuno dei quali - come detto – adeguatamente documentato, in quanto rimesso ad informali e scarabocchiate autocertificazioni. Per il mancato inserimento di questa perizia nel processo l’avvocato ha annunciato di voler ricorrere alla Corte europea

La Suprema corte "ha ritenuto non più sindacabile la oggettiva materialità della condotta" per quanto riguarda  spese private per 180mila euro, spese che per la difesa erano una "compensazione" di quanto lui aveva "anticipato di tasca propria, filantropicamente, a favore di privati cittadini, prevalentemente bisognosi". Nessuno di questi "prelievi” è stato, come detto, adeguatamente documentato.

La lista delle spese contestate

La lista delle spese per fini incontestabilmente privati contenute nel verdetto 33952 della Seconda sezione penale che fa proprio il pensiero dei giudici di merito, è piuttosto impressionante. Si tratta di:

biglietti aerei per sé, per la propria compagna e per i di lei familiari; viaggi in elicottero a Venezia; pagamento imposte dirette sue e di suo figlio, ICI, tassa rifiuti e sulle acque reflue; assicurazione sulla sua abitazione in località Falzes; pagamento onorari del dentista e del notaio per sé e per la propria ex compagna; computer portatile e assicurazioni private della ex compagna; fatture della sua ex moglie; gasolio per il riscaldamento della casa; quote associative per la pesca e per la confraternita del vino, per fiori, munizioni, rinnovo della propria patente di caccia, un binocolo, DVD ai familiari; spese annuali per i suoi alveari; bollo, cambio gomme e benzina per la sua autovettura privata; acquisto di medicinali; pranzo di nozze del figlio; articoli da regalo; quote associative di associazioni a cui era associato a titolo personale; imprecisati prestiti personali ed altro, per complessivi n. 547 prelievi.

La materialità della confluenza di questo denaro pubblico nei conti privati dell'imputato è incontestabile

Inoltre – informa l’Agenzia Ansa - "la materialità della confluenza di questo denaro pubblico nei conti privati dell'imputato" è "incontestabile" ed "emergente dalla complessa ed articolata istruttoria demandata alla Guardia di Finanza, istruttoria costituente a sua volta una eco di quella condotta avanti la giustizia contabile, che pure ha accertato il danno erariale in capo a Durnwalder".  Le fuoriuscite di danaro pubblico per spese private, sintetizza l’Ansa, sono state "diluite" entro un "arco temporale che va dal dicembre 2004 al settembre 2012". Per intervenuta prescrizione, l'appello bis aveva stabilito che l'ex governatore non andava condannato per "le condotte distrattive consumate fino al 12 dicembre 2006"

A Durnwalder sono state riconosciute le attenuanti generiche. Alle proteste della sua difesa che ha ritenuto "eccessiva" l'entità della pena - pari a due anni e mezzo - la Cassazione ha replicato che la condanna inflitta non è frutto di "mero arbitrio o di ragionamento illogico". "Del tutto corretta - concludono gli 'ermellini' - "è la motivazione con la quale la sentenza" dell'appello bis "ha escluso l'asserita buona fede dell'imputato, non potendo escludere il dolo e far ritenere l'ipotesi dell'errore inevitabile una precedente prassi (tollerata) in tal senso".