Politica | Doppio passaporto

Spirito europeo – o spettro?

La doppia cittadinanza ai sudtirolesi allontana i partiti di giunta: “proposta europea” per la SVP, “contraria all'Europa” per il PD. Sinistra/die Linke: "Come il 1934".
cittadinanza austriaca
Foto: change.org

Esplosa la bomba “doppio passaporto”, l'ipotesi di concedere al gruppo linguistico tedesco e ladino la cittadinanza austriaca infuoca il dibattito politico in Sudtirolo. Mentre il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ribadisce in un'intervista a Rai Südtirol che “l'iniziativa dell'Austria appare incomprensibile” e non ci si può permettere di “fomentare divisioni in Alto Adige”, gli organi centrali dei due partiti che compongono la giunta provinciale sudtirolese si riuniscono a Bolzano e commentano la decisione del nuovo governo di Vienna presieduto dal cancelliere Sebastian Kurz (ÖVP) e dal vice Heinz-Christian Strache (FPÖ).

“Chiariremo tutti i dettagli”

La direzione della Südtiroler Volkspartei plaude all'inserimento nel programma di governo austriaco di una richiesta avanzata da tempo dal partito di raccolta, in quanto – sottolinea l'Obmann e assessore alla cultura e scuola tedesca Philipp Achammer - “come abbiamo sempre chiesto, è una proposta di chiaro spirito europeo: un orientamento inequivocabile, perché scritto nero su bianco”. Nonostante questo, la SVP si distanzia dal tentativo di alcuni raggruppamenti di associare alla doppia cittadinanza “istanze nazionaliste, revisioniste e secessioniste”. La direzione della SVP chiede perciò al Parteiobmann di avviare al più presto colloqui con i rappresentanti del nuovo governo dell'Austria onde chiarire ogni dettaglio; per Achammer non vi è alcun dubbio che il cancelliere Kurz sarà “un partner eccellente” per gli interessi del Sudtirolo. E il senatore Karl Zeller aggiunge: "I populisti strumentalizzano una richiesta legittima, danneggiandola".

“Stop alle strumentalizzazioni”

Di tutt'altro tenore il partner di giunta. Il Partito Democratico dell'Alto Adige, per bocca del neosegretario Alessandro Huber del vicepresidente della Provincia Christian Tommasini, “esprime preoccupazione per le strumentalizzazioni sulla vicenda del doppio passaporto ai sudtirolesi, che parte da un presupposto errato: pensare di dividere la popolazione provinciale in cittadini italiani di serie A e di serie B sulla base di una presunta “linea di sangue” che ci ricorda pericolosi spettri del passato”. Secondo i vertici democratici altoatesini, “non è lo spirito europeo ed euroregionali che in questi anni il Pd e l'Italia stanno costruendo con importanti progetti di cooperazione transfrontaliera (Euregio su tutti)”. “In un'Europa che si vorrebbe sempre più unita e che dovrebbe lavorare nella direzione di un soggetto forte sullo scacchiere globale come gli Stati Uniti d'Europa – prosegue il comunicato di Tommasini e Huber – non si possono lacerare le comunità, aprendo scenari pericolosi, dai Balcani alla Spagna, inseguendo politiche di destra, xenofobe e nazionalistiche, perseguendo campagne di separazione etnica e ideologie di sangue”. 

“KURZsichtigkeit”

Intanto “die LinkeSinistra Italiana” dell'Alto Adige solidarizza coi compagni delle opposizioni in Austria e denuncia l'occupazione dei principali dicasteri da parte degli esponenti della FPÖ “nemici dichiarati degli stranieri, dell'Europa e della democrazia”: “Ministero degli interni, degli esteri e della difesa sono in mano all'estrema destra – scrive Stephan Felderer in rappresentanza della Linke sudtirolese – e già il 1934 ha mostrato quale pericolo rappresenti il controllo di polizia ed esercito da parte del medesimo partito estremista”.

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alfred frei Mar, 12/19/2017 - 11:44

calma e gesso, la nuova ministra degli esteri austriaca, donna esperta e navigata, ha fatto capire chiaramente (ieri sera nel telegiornale austriaco ) che il problema va affrontato con la dovuta ponderazione, viste le interpretazioni giuridiche contradittorie,
che hanno creato seri dubbi anche in lei stessa. Si tratta quindi di una tempesta in un bicchier d'acqua in salsa elettorale, alla quale si è accodata la SVP, sostenuta con strumentale leggerezza e ignoranza dai liberali ex Haider, che inseguono fantasmi passati, purtroppo con alleanze europee sicuramente da non sottovalutare.

Mar, 12/19/2017 - 11:44 Collegamento permanente
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Alessandro Stenico Mer, 12/20/2017 - 09:44

Sulla doppia cittadinanza sono andato a rileggermi quel che successe nell’ex-Jugoslavia
Il 3 settembre 2003 la Repubblica Federale di Jugoslavia cambiò denominazione in Unione Statale di Serbia e Montenegro. La federazione restò in vigore fino al 21 maggio 2006 quando venne sciolta dando vita ai due stati indipendenti di Serbia e Montenegro.
In quel periodo storico fu emanata la legge 8 marzo 2006, n. 124 che venne definita una risorsa di sopravvivenza per la minoranza di lingua italiana, soprattutto dopo la disgregazione dello Stato jugoslavo e la dichiarazione di indipendenza di Slovenia e Croazia, che di fatto divise nel 1991 la comunità italiana tra due entità statali.
I commenti di allora della comunità italiana:
Siamo soddisfatti di essere riusciti a raggiungere un traguardo perseguito da tempo, felici delle agevolazioni che ne deriveranno per gli studenti della Comunità Nazionale Italiana che studiano in Italia, per i pendolari, che ora potranno avere un trattamento da comunitari e non extracomunitari. Non per questo si può mettere in predicato la nostra lealtà nei confronti dello Stato croato, perché non lo meritiamo.
Non tutti i destinatari ne fecero uso, su 35.000 possibili beneficiari si valuta che siano state concesse circa 10.000/15.000 cittadinanze italiane (non ho trovato i dati precisi, ma qualche indicazione generica).
La prassi seguita per il conseguimento della cittadinanza aveva in impronta storica, vedi:
Legge 8 marzo 2006, n. 124
Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:
1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;
2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.
L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.
Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari
A. Soggetti destinatari dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.
Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di attuale residenza;
d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all'ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
e) certificazione dalla quale risulti che l'interessato alla data del 15.9.1947 - data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi - era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);
f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell'interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:
certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;
certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.
B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste
Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di residenza attuale;
d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
f) ogni utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:
certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;
certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.
Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole
http://www.editfiume.info/archivio/lavoce/2006/060223/politica.htm

Mer, 12/20/2017 - 09:44 Collegamento permanente